Art. 31 cod. cons.Tutela dei minori

La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

  • a)non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
  • b)non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  • c)non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  • d)non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art31 · fonte su Normattiva