Art. 31 cod. cons. — Tutela dei minori
La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
- a)non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
- b)non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c)non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- d)non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva