Art. 43 cod. cons. — Rinvio al testo unico bancario
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Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonche' agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 19 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva