Art. 45 cod. cons. — Definizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 2014 al 2 aprile 2023. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21
24Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Testo vigente dal 13 giugno 2014 al 2 aprile 2023 · versione 26 su Normattiva