Art. 5 cod. cons.
Obblighi generali
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva