Art. 51 cod. cons. — Requisiti formali per i contratti a distanza
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Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
- a)relativi ai servizi finanziari, ((di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice));
- b)conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
- c)conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- d)relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- e)conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 13 giugno 2014 · versione 7 su Normattiva