Art. 51 cod. cons.Requisiti formali per i contratti a distanza

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Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

  • a)relativi ai servizi finanziari, ((di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice));
  • b)conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  • c)conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
  • d)relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
  • e)conclusi in occasione di una vendita all'asta.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007 al 13 giugno 2014 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art51 · fonte su Normattiva