Art. 59-sexies cod. cons. — Onere della prova
((L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonche' di quelli di cui all'articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.)) 55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209
55con decorrenza dal 19 giugno 2026
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
Testo vigente dal 23 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva