Art. 62-quater
Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso
La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalita' di comunicazione. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:
- a)i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3; 65-quinquies, comma 1)); 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia; 133
- b)le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; ((64-quater, commi 1, 7 e 9)) e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob; 133
- c)le attribuzioni della Consob di cui agli articoli ((64, commi 7 e 7-bis)); 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; ((65-bis, comma 3-bis;)) 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 ((...)), spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, e' attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia; 133
- d)le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;
- e)le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4 e 5. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; ((64-quater, commi 1, 6-bis, 7 e 9)); 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; ((65-quater, comma 3)); 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 133 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonche' di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalita' stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4. 73
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129
73Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. [...] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65-quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva