Art. 66 cod. cons. — Tutela amministrativa e giurisdizionale
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Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all'articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all'articolo 67.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 13 giugno 2014 · versione 0 su Normattiva