Art. 67-quater cod. cons. — Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a Distanza
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209
Testo vigente dal 19 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva
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Testo vigente dal 19 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 53 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 59-quater — Obblighi di informazione concernenti i contratti a distanza per i servizi finanziari ai consumatori
Nella fase delle trattative, e comunque in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni, in maniera chiara e comprensibile: a) …
Art. 125-ter — Recesso del consumatore
Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-…
Art. 49 — Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche…
Art. 51 — Requisiti formali per i contratti a distanza
Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile…
Art. 48 — Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile…
Art. 121 — Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l'identita' del distributore e il fine della chiamata; b) l'identita' della…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67quater · fonte su Normattiva