Art. 76 cod. cons. — Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine
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Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullita'. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva