Art. 79 cod. cons. — Tutela amministrativa e giurisdizionale
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Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva