Art. 83 cod. cons. — Definizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
Ai fini del presente capo si intende per:
- a)organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
- b)venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;
- c)consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva