Art. 88 cod. cons. — Opuscolo informativo
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L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
- a)la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b)la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c)i pasti forniti;
- d)l'itinerario;
- e)le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f)l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g)l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h)i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva