Art. 90 cod. cons. — Revisione del prezzo
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La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva