Art. 96 cod. cons.Esonero di responsabilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art96 · fonte su Normattiva