Art. 97 cod. cons. — Diritto di surrogazione
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L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Testo vigente dal 8 ottobre 2005 al 21 giugno 2011 · versione 0 su Normattiva