sezione I — Pratiche commerciali ingannevoli
- Art. 21 — Azioni ingannevoli
- Art. 22 — Omissioni ingannevoli
- Art. 22-bis — (Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime). 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci
- Art. 23 — Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli