Art. 13 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)
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[1]Processo telematico
[2]1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarita' del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e ((fino alla data del 31 dicembre 2016)) si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.
Testo vigente dal 24 agosto 2016 al 30 ottobre 2016 · versione 20 su Normattiva