Art. 15 c.p.a. (Allegato 2 Norme di attuazione)
[1]Devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie
[2]1. Il gettito delle sanzioni pecuniarie previste dal codice e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva