Art. 612 c.o.m.
Fondo da ripartire per finalita' per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio
Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si da' luogo a riassegnazioni a bilancio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva