Art. 103 c.p.a.
[1]Riserva facoltativa di appello
[2]1. Contro le sentenze non definitive e' proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva