Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo amministrativo - Casi di revocazione - Sentenza del Consiglio di Stato contraria a sentenza definitiva della Corte EDU - Omessa previsione - Denunciata lesione di parametri costituzionali e convenzionali - Richiamo per relationem ad altra ordinanza di rimessione - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost. - degli artt. 106 del d. lgs. n. 104 del 2010, e 395 e 396 cod. proc. civ., che non prevedono la revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU. Il rimettente si limita ad affermare che tale obbligo discenderebbe dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e a richiamare per relationem le considerazioni in diritto illustrate in altra ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato. Per la consolidata giurisprudenza costituzionale va escluso che, nei giudizi incidentali, sia ammessa la motivazione per relationem, perché il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 33 del 2014 n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
sentenza 19/2018massima n. 39779 Riguarda ancheart. 395 Codice di procedura civileart. 396 Codice di procedura civile
Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i parametri costituzionali che garantiscono il diritto di agire in giudizio e il giusto processo - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rimettente non spiega le ragioni dell'asserito contrasto con gli evocati parametri costituzionali, omettendo di esaminarli e limitandosi ad affermare in termini generici l'equivalenza tra la garanzia da essi apprestata e quella offerta dal sistema convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016 e n. 133 del 2016; ordinanze n. 93 del 2016, n. 261 del 2012, n. 181 del 2012, n. 174 del 2012, n. 236 del 2011 e n. 126 del 2011 ).
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Rilevanza della questione incidentale - Necessità per il rimettente di stabilire se dall'art. 46, par. 1, CEDU discenda direttamente l'obbligo di riapertura del processo, non affermato dalla sentenza della Corte EDU posta a fondamento della domanda di revocazione - Problema interpretativo coinvolgente il merito - Sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione.
La circostanza che la sentenza della Corte EDU di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non abbia affermato l'obbligo di riapertura del processo interno, quale forma dovuta di restitutio in integrum in favore dell'interessato, non incide sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., poiché nel giudizio a quo - proposto per la revocazione del giudicato contrastante con la sopravvenuta pronuncia sovranazionale - la parte ricorrente assume che il diritto a uno specifico rimedio processuale interno discenda, di per sé, dall'art. 46, par. 1, della CEDU, e lo stabilire se tale diritto sussista o meno pone un problema di interpretazione della norma convenzionale interposta, problema che, nella specie, coinvolge il merito della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 193 del 2016 ).
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Giustizia amministrativa - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di conformarsi a sopravvenuta sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Mero invito rivolto agli Stati contraenti a provvedere in tal senso - Necessaria ponderazione tra il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo e quello di difesa dei terzi - Spettanza in via prioritaria al legislatore - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm., e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., censurati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato - in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza [in specie, passata in giudicato] quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo su richiesta dei soggetti che hanno adito vittoriosamente la Corte EDU, allorquando ciò sia necessario per conformarsi alla sentenza definitiva di quest'ultima. Infatti, per i processi diversi da quelli penali e, in particolare, per quelli amministrativi, la Corte di Strasburgo si è limitata a incoraggiare l'introduzione della predetta misura, rimettendo, tuttavia, la relativa decisione agli Stati contraenti, e ciò in considerazione dell'esigenza - che differenzia i processi civili e amministrativi da quelli penali (oltre al fatto che nei primi non è gioco la libertà personale) - di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale, e di rispettare nei loro confronti la certezza del diritto garantita dalla res iudicata. La delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi - necessaria nel nostro ordinamento per consentire la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato interno - spetta in via prioritaria al legislatore, la cui opera sarebbe certamente resa più agevole da una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi, per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice da parte della stessa Corte EDU. ( Precedenti citato: sentenza n. 113 del 2011 che, riconoscendo l'esistenza dell'obbligo convenzionale di riapertura del processo penale su richiesta dei soggetti vittoriosi a Strasburgo, ha conseguentemente introdotto nell'art. 630 cod. proc. pen. una specifica ipotesi di revisione della sentenza passata in giudicato ). L'obbligo di riapertura del processo, posto dall'art. 46, par. 1, CEDU, nel significato attribuitogli dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non concerne i casi, diversi da quello oggetto della pronuncia di quest'ultima, nei quali per l'ordinamento interno si è formato il giudicato, esistendo una radicale differenza tra coloro che, esauriti i ricorsi interni, si sono rivolti al sistema di giustizia della CEDU e coloro che, pur versando nella medesima situazione sostanziale, non si sono avvalsi di tale facoltà, con la conseguenza che la loro vicenda processuale, ormai definita con la formazione del giudicato, non è più suscettibile del rimedio convenzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 210 del 2013 ).
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