Art. 378
Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso
[1]Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.
[2]Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva