Art. 111 c.p.a.
[1]Sospensione della sentenza
[2]1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. ((Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.))
Testo vigente dal 18 settembre 2012, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva