Art. 118 c.p.a.
[1]Decreto ingiuntivo
[2]1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
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