Art. 12 c.p.a.
[1]Rapporti con l'arbitrato
[2]1. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ((ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile)).
Testo vigente dal 8 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva