Art. 126 c.p.a.
[1]Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
[2]1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva