Art. 137 c.p.a.
[1]Norma finanziaria
[2]1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva