Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), impugnati, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., nella parte in cui attribuiscono le controversie sugli atti dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Posto che - anche con riferimento alla giustizia amministrativa e ai relativi criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali - spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, tuttavia tale discrezionalità incontra un suo limite espresso nel precetto dell'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». La disciplina censurata, che deroga alla suddetta articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, supera lo scrutinio di proporzionalità in primo luogo perché l'Agenzia menzionata si configura come una articolazione dell'amministrazione centrale dello Stato, la cui competenza non è delimitata dal punto di vista territoriale - essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale - e i cui atti, al pari di da quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile, possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali e come atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In secondo luogo, la concentrazione in un unico tribunale dell'esame di tali controversie appare rispondere all'esigenza di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, anche se afferenti ad un'unica vicenda, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della collocazione del bene confiscato o della sua destinazione ad un'amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d'insieme. Con riferimento, poi, all'invocato principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., esso non si ancora ad un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, ma deve essere interpretato unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge. L'individuazione della competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, infine, non determina alcun impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., né frappone un ostacolo significativo al corso tempestivo della giustizia, come richiesto dall'art. 111 Cost. - Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, vedi le sentenze nn. 237/2007, 341/2006 e 206/2004. - Sull'art. 125 Cost., vedi le citate sentenze nn. 33/1968, 30/1967, 55/1966 e 93/1965. - Sulla qualificazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della competenza del TAR Lazio, dei provvedimenti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile quali atti dell'amministrazione centrale e quali atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, vedi le sentenze nn. 34/2012 e 237/2007. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., vedi, ex plurimis , sentenze nn. 117/2012 e 30/2011.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Censura di disposizioni che eccedono l'oggetto del giudizio a quo - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo , in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. - Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.
Riguarda ancheart. 13 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei tribunali amministrativi regionali - Regola della inderogabilità - Asserita violazione della delega legislativa - Questione identica nell'oggetto e nelle argomentazioni ad altra già dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, con la pronuncia n. 174 del 2014 - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.
Riguarda ancheart. 13 Codice del processo amministrativoart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo