Art. 17 c.p.a.
[1]Astensione
[2]1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Testo vigente dal 8 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva