Art. 2 c.p.a.
[1]Giusto processo
[2]1. Il processo amministrativo attua i principi della parita' delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione. 2. Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva