Art. 22 c.p.a.

[1]Patrocinio

[2]1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e' obbligatorio il patrocinio di avvocato. 2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art22 · fonte su Normattiva