Art. 23 c.p.a.

[1]Difesa personale delle parti

[2]1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso ((e trasparenza amministrativa)), in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Testo vigente dal 20 aprile 2013, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art23 · fonte su Normattiva