Art. 23 c.p.a.
[1]Difesa personale delle parti
[2]1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso ((e trasparenza amministrativa)), in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Testo vigente dal 20 aprile 2013, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva