Art. 32 c.p.a.
[1]Pluralita' delle domande e conversione delle azioni
[2]1. E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto ((dal)) Titolo V del Libro IV. 2. Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice puo' sempre disporre la conversione delle azioni.
Testo vigente dal 8 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva