Art. 37 c.p.a.
[1]Errore scusabile
[2]1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva