Art. 39 c.p.a.
[1]Rinvio esterno
[2]1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali. 2. Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva