Art. 7 c.g.c.
Disposizioni di rinvio
[1]1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III ((, del presente codice, le quali)), se non espressamente derogate, si applicano anche ((al giudizio pensionistico,)) alle impugnazioni e ai riti speciali.
[2]2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva