Art. 4 c.p.a.
[1]Giurisdizione dei giudici amministrativi
[2]1. La giurisdizione amministrativa e' esercitata dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato secondo le norme del presente codice.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva