Art. 46 c.p.a.

[1]Costituzione delle parti intimate

[2]1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. 3. Della produzione di cui al comma 2 e' data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria. 4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art46 · fonte su Normattiva