Art. 51 c.p.a.
[1]Intervento per ordine del giudice
[2]1. Il giudice, ove disponga l'intervento di cui all'articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell'interventore avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 46. Si applica l'articolo 49, comma 3, terzo periodo.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva