Art. 57 c.p.a.
[1]Spese del procedimento cautelare
[2]1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice provvede sulle spese della fase cautelare. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo ((il provvedimento)) che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza ((di merito)).
Testo vigente dal 8 dicembre 2011, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva