Art. 83 c.p.a.
[1]Effetti della perenzione
[2]1. La perenzione opera di diritto e puo' essere rilevata anche d'ufficio. Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva