Art. 94 c.p.a.
[1]Deposito delle impugnazioni
[2]1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
Testo vigente dal 7 luglio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva