Art. 15 c.t.s.
Libri sociali obbligatori
Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:
- a)il libro degli associati o aderenti;
- b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva