Art. 25 c.t.s.Competenze inderogabili dell'assemblea

L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

  • a)nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • b)nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • c)approva il bilancio;
  • d)delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
  • e)delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • f)delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • g)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • h)delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  • i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticita', pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita' delle cariche sociali. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore puo' attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o piu' degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui cio' sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volonta' del fondatore.

Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art25 · fonte su Normattiva