Art. 31 c.t.s. — Revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a)totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro));
- b)ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro));
- c)dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unita')). L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina e' altresi' obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
Testo vigente dal 3 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva