Art. 34 c.t.s. — Ordinamento ed amministrazione
Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, ((dagli enti associati.)). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Testo vigente dal 11 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva