Art. 38 c.t.s.
Risorse
Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((...)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.)).
Testo vigente dal 11 settembre 2018, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva