Art. 43 c.t.s.
Trasformazione
Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il ((31 dicembre 2022)) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Testo vigente dal 31 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva