Art. 67 c.t.s.
Accesso al credito agevolato
Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o piu' progetti di attivita' e di servizi di interesse generale inerenti alle finalita' istituzionali.
Testo vigente dal 2 agosto 2017, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva